La Lega dei Ticinesi e l'Unione Democratica di Centro chiedono di ancorare nella Costituzione federale il principio del segreto bancario elvetico.
La Costituzione federale è modificata come segue
Art. 13 Titolo (nuovo) e cpv. 3 a 5 (nuovi)
Titolo
Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario (nuovo)
3 Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d'affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un'autorità federale non vincolata dal al segreto bancario.
4 Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all'autorità estera quando l'attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).
5 La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L'autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.
| lun set 20, 2010 @08:00- 5:00pm Seduta del Gran Consiglio |
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